Il bene in divisione a seguito di separazione va inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo dell'effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo. Corte d'Appello Cagliari Sez. I, Sent., 25 luglio 2019 – Pres. Rel. Mura
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Il giudice non deve limitarsi ad una ricognizione dei cespiti immobiliari esistenti al momento dello scioglimento della comunione, conseguente all'instaurazione del regime di separazione, ma deve anche contabilizzare la massa passiva afferente all'attività economica in cui essi erano dedotti, consistentemente gravata- nello stesso periodo- di perdite aziendali, e dunque incidenti sulla nozione economica di bene caduto in divisione; quest'ultimo va inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo dell'effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo, secondo il criterio giuridico posto dall'art. 194 c.c e violato.
autore: Zadnik Francesca
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