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L'art. 570 bis c.p. non ha carattere di incostituzionalità per omesso versamento dell'assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio. Corte Costituzionale, sent. 18 luglio 2019 n. 189 – Pres. Lattanzi

Giovedì, 5 Settembre 2019
Giurisprudenza | Mantenimento
Corte Costituzionale, sent. 18 luglio 2019 n. 189 – Pres. Lattanzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dichiarata inammissibile dalla Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata con sette distinte ordinanze dell'art. 570-bis c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui – sostituendo l'art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898 e l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, contestualmente abrogati dall'art. 7, co. 1, lett. b) e o), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell'omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio.

Avallando l'orientamento giurisprudenzale della Cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, la Consulta ha escluso il verificarsi della denunciata abolitio criminis, ha sottolineando la vigenza – anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018 – dell'art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006.

Pertanto, il nuovo art. 570-bis c.p., include sia il fatto compiuto dal «coniuge» sia quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.


autore: Zadnik Francesca