Gli obblighi genitoriali di cura, istruzione ed educazione sono fondamentali, la loro omissione fonda il diritto al risarcimento. Tribunale di Roma, 3 maggio 2019
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Domanda di risarcimento del danno da mancato riconoscimento del figlio, nonché da assenza della figura genitoriale.
Disinteresse del genitore nel confronti del figlio - violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento) - vulnus dei diritti fondamentali del figlio - Artt. 2 e 30 Costituzione - Carta diritti fondamentali UE.
Violazione dei diritti fondamentali del figlio - omessa cura ed istruzione - danni patrimoniali e non patrimoniali - carenza di allegazione dei danni patrimoniali.
Danni non patrimoniali - pregiudizio a beni immateriali - rilevanza della prova presuntiva - ammissibile.
Fatti noti: la totale assenza del padre e l'elemento soggettivo doloso.
Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Anche se tardivamente e solo a seguito di procedura esecutiva ha adempiuto agli obblighi di mantenimento corrispondendo, da una certa data in poi, l'assegno di mantenimento, sussiste la piena violazione degli altri obblighi genitoriali ancora più primari in quanto connessi alla cura, all'educazione, all'istruzione, che sebbene meno coercibili di quelli di mantenimento sono da ritenersi ancor più fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un minore.
autore: Fossati Cesare
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