La rappresentazione opaca della situazione economica non consente la richiesta riduzione dell'assegno. Tribunale di Verona, 31 luglio 2019

Martedì, 27 August 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, sentenza 31 luglio 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio - assegno di mantenimento ex art. 5 comma 6 L.898/70 - contestato riconoscimento economico non per raggiunta indipendenza della moglie, ma per intervenuta incapacità economica del marito.
Questione dell'an dell'assegno: da risolversi alla luce della comparazione delle rispettive situazioni economico reddituali.
Richiesta riduzione dell'assegno disposto in sede presidenziale.
Giudizio composito, da svolgersi in prospettiva futura - di autosufficienza economica, necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Durata ultraventennale del matrimonio - mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie in costanza di matrimonio e all'attualità.
Mancata prova del riferito deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha fornito una non completa e plausibile rappresentazione della sua situazione economico reddituale.
Richiesta di versamento diretto di somme da parte del datore di lavoro. Azione diretta esecutiva esperibile dal creditore in forza dell'art. 8 L. 898/70.

editor: Fossati Cesare