La rappresentazione opaca della situazione economica non consente la richiesta riduzione dell'assegno. Tribunale di Verona, 31 luglio 2019
Giudizio di divorzio - assegno di mantenimento ex art. 5 comma 6 L.898/70 - contestato riconoscimento economico non per raggiunta indipendenza della moglie, ma per intervenuta incapacità economica del marito.Questione dell'an dell'assegno: da risolversi alla luce della comparazione delle rispettive situazioni economico reddituali.Richiesta riduzione dell'assegno disposto in sede presidenziale.Giudizio composito, da svolgersi in prospettiva futura - di autosufficienza
economica, necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno
divorzile.Durata ultraventennale del matrimonio - mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie in costanza di matrimonio e all'attualità.Mancata prova del riferito
deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale
ha fornito una non completa e plausibile rappresentazione della sua
situazione economico reddituale.Richiesta di versamento diretto di somme da parte del datore di lavoro. Azione diretta esecutiva esperibile dal creditore in forza dell'art. 8 L. 898/70.
editor: Fossati Cesare
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