L'azione diretta verso il datore di lavoro dell'obbligato è già insta nel titolo del beneficiario dell'assegno di mantenimento. Non è ammessa la domanda anche in sede di divorzio. Tribunale di Verona, sent. 31 luglio 2019 n. 1774
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Il Tribunale di Verona ha confermato il diritto a percepire anche in sede di divorzio il contributo al mantenimento concordato dai coniugi in sede di separazione. Ha ritenuto, altresì, che la ripartizione tra i coniugi in sede di separazione di un cospicuo patrimonio immobiliare non incida sul riconoscimento del diritto all'assegno divorzile dell'avente diritto, trattandosi di questioni già risolte in quella sede. Il Giudice di primo grado ha censurato, inoltre, la non trasparenza dell'obbligato che, nonostante i richiami, non ha prodotto documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione (in particolare non hanno trovato giustificazione importanti bonifici fatti dalla compagna nel conto corrente dell'obbligato). Il tribunale, invece, ha ritenuto inammissibile confermare in sentenza la pronuncia ottenuta in corso di causa ex art 156, VI com c.c., con la quale si prevedeva la distrazione del contributo versato dall'obbligato direttamente dalla sua retribuzione. Infatti, nel caso di specie, precisa il Giudice veronese, soccorre la norma di cui all'art 8 legge 898/70, in virtù della quale il beneficiario dell'assegno ha un titolo diretto per agire nei confronti del datore di lavoro dell'obbligato. Pertanto non ha accolto la relativa domanda.
autore: Zadnik Francesca
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