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Vietato postare sui "social networks" foto di minori senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Trib. di Rieti, Sez. III, ord. 7 marzo 2019

Lunedì, 22 Luglio 2019
Giurisprudenza | Minori | Merito
Trib. di Rieti, Sez. III, ord. 7 marzo 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Vietato postare sui "social networks" foto di minori senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nota a Trib. di Rieti, Sez. III, ord. 7 marzo 2019

di Valeria Cianciolo


Il Tribunale di Rieti affronta una questione che, purtroppo, si prospetta frequentemente nelle crisi coniugali: quella relativa alla pubblicazione sui "social networks" di immagini o notizie riguardanti minori, soggetti maggiormente esposti alle insidie della Rete. L'argomento è già stato oggetto di alcune recenti pronunce di merito1.

Nel caso di specie, era la nuova compagna del padre dei piccoli a commettere il fatto, pubblicando sul suo profilo Facebook e su altri social networks, le foto dei figli minorenni della ricorrente e dell'ex marito nonché dei commenti indirizzati, seppure senza farne il nome, alla prima.

Vani gli inviti rivolti alla donna e all'ex marito dalla madre dei ragazzi che dunque, inoltrava formale diffida a mezzo di lettera raccomandata, solo a seguito della quale venivano rimosse le foto e i commenti. Malgrado ciò, successivamente, la pubblicazione delle foto dei minori riprendeva, anche se con il viso coperto, seguita da commenti offensivi.

Il provvedimento riconosce il pregiudizio per i minori "in quanto l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, determinando la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini, non potendosi trascurare il pericolo che qualcuno, con procedimenti di fotomontaggi ne tragga materiale pedopornografico da far circolare in rete..."2 e vieta la prosecuzione di tali condotte, ordinando la rimozione di quanto già pubblicato.

La pronuncia trova il suo fondamento nel dettato dell'art. 10 c.c., concernente la tutela del diritto all'immagine, nonché degli artt. 1 e 16, comma 1 , della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto. Il Tribunale di Rieti richiama le disposizioni normative del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ora consolidato dal Reg. UE del 27 aprile 2016, n. 679, concernenti la tutela della riservatezza dei dati personali, con specifico richiamo agli artt. 4, 7, 8 e 145. Citato pure l'art. 96 della legge sulla protezione del diritto d'autore (legge 22.4.1941 n. 633) "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa", salvo che la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà, dall'ufficio pubblico ricoperto o da particolari necessità scientifiche, culturali o di sicurezza, o salvo ancora che la riproduzione sia collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. (art. 97). La pubblicazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è comunque illecita quando rechi un pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta3.

In assenza di norme specifiche, il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Ma il provvedimento, interessante e articolato per gli specifici e puntuali richiami normativi, deve essere segnalato per un'altra particolarità: il Tribunale infatti, ha accolto la richiesta di condanna ex art. 614 - bis c.p.c. ponendosi in linea di continuità con altri precedenti che sullo stesso tema hanno adottato la misura dell'astreinte4. Nel caso in esame, al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi di fare a carico della resistente, viene prevista l'astreinte di cui all'art. 614-bis c.p.c.5, disponendo che in caso di mancata ottemperanza della resistente all'obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative ai figli della ricorrente nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all'obbligo di rimuovere tali dati, la stessa dovrà corrispondere l'importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere.

Fin qui il provvedimento. Che però, fa sorgere un altro quesito non affrontato dall'ordinanza del Tribunale di Rieti, ma con esso in qualche modo collegato.

I genitori sono responsabili quando i figli sono davanti al loro smartphone o al loro computer?

Certamente si se i genitori non adottano quelle cautele "consigliate" dal codice (es., custodia diligente della password di accesso): in questo caso si può configurare un concorso di colpa ex art. 2055 c.c. qualora il minore si imbatta per caso, navigando in Rete in contenuti che lo possano turbare, non potendo l'evento essere imputato unicamente alla condotta incurante del provider (per non avere, ad esempio predisposto un livello adeguato di sicurezza). E la conseguenza è ancor più marcata nelle ipotesi in cui sia il minore a pubblicare in Rete contenuti illegali. In questi casi, il regime della responsabilità dei genitori (per culpa in vigilando e culpa in educando) è quello dell'art. 2048 c.c.: in questo caso, i genitori risponderanno del fatto illecito commesso dal figlio, solidalmente alla responsabilità personale e diretta di questi, qualora sussistano i requisiti della capacità di intendere e di volere del minore e della coabitazione. Qualora, invece, il minore non sia imputabile per la sua tenera età, il regime della responsabilità è quello dell'art. 2047 c.c., ed i genitori potranno essere chiamati a rispondere dell'illecito del figlio per non aver esercitato la dovuta vigilanza. In entrambe le fattispecie, si rimprovera ai soggetti tenuti a vigilare sul minore, una culpa in vigilando o una culpa in educando, che si atteggia diversamente a seconda del grado di capacita` di discernimento del figlio. I genitori si liberano dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. E si tratta di una prova difficile, ogniqualvolta ad essi sia addebitabile un comportamento negligente, quale è l'inosservanza delle c.d. regole di "buona condotta".

1Trib. Mantova 19 settembre 2017, ord.; Trib. Roma 23 dicembre 2017, ord.

2In questo senso, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia [...] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network" (cfr. Trib. Mantova 19 settembre 2017; in senso conforme, Trib. Roma, Sez. I civ., 23 dicembre 2017, cit. in nota 1).

3Art. 97, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

4Cfr. i precedenti delle note 1 e 2.

5 La norma consente che il giudice fissi con il provvedimento di condanna la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, è necessaria un'istanza di parte.


autore: Zadnik Francesca