Serve una valutazione comparativa dei paesi ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Corte di Cassazione, 17 maggio 2019 n. 13440
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Richiesta di protezione internazionale e umanitaria - cittadino del Bangladesh - aveva lasciato il paese a seguito di un'alluvione nel 2010.
Giudice di merito: scelta migratoria fondata sulla ricerca di migliori condizioni economiche - inammissibile il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Motivo di ricorso: il giudice non ha indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive in cui versa il ricorrente, così da non ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Le situazioni di vulnerabilità costituiscono un catalogo aperto che può comprendere sia situazioni soggettive (motivi di salute, età, familiari) che oggettive, relative al paese di provenienza (grave instabilità politico economica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani).
In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.
autore: Fossati Cesare
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