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Il danno da privazione della figura genitoriale non è in re ipsa, va specificamente provato. Corte di Cassazione, 26 giugno 2019 n. 17164

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019 n.17164 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Riconoscimento di paternità e risarcimento del danno da privazione della figura genitoriale.

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e può dar luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Il danno non patrimoniale, specie quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

autore: Fossati Cesare