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Necessaria una procura speciale sostanziale per sostituire la parte nel procedimento di mediazione civile. Corte di Cassazione, 5 luglio 2019 n. 18068

Mercoledì, 17 Luglio 2019
Giurisprudenza | mediazione | Legittimità
Cassazione civile sez. III, 05/07/2019 n.18068 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione, la Cassazione ha confermato i principi espressi con il recente pronunciamento (8473/2019):

  • - nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
  • - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale.
  • - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
  • - la procura sostanziale non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Pertanto, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, la parte istante deve essere presente personalmente, ovvero sostituita da una rappresentante munito di procura speciale sostanziale.

autore: Fossati Cesare