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Il tentativo di conciliazione deve essere effettivo, perché possa svolgere la sua funzione di pacificazione.Tribunale di Firenze 8 maggio 2019

Mercoledì, 17 Luglio 2019
Giurisprudenza | mediazione | Merito
Tribunale di Firenze, 8 maggio 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Mediazione civile - demandata dal giudice - avveramento della condizione di procedibilità - requisiti - contenuto del primo incontro ex art. 8, I comma - "le parti devono partecipare ... e esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione" - carattere solo informativo ovvero effettivo della mediazione.

Caratteristica essenziale della mediazione in generale è quella di essere finalizzata ad instaurare o ripristinare un dialogo tra le parti.

Secondo un iniziale orientamento giurisprudenziale, il primo incontro di mediazione può avere carattere meramente informativo.

Viceversa, secondo una diversa impostazione, la mediazione deve essere, non solo informativa, ma effettiva ai fini della procedibilità della domanda.

All'interno di detto orientamento vi è chi ritiene, con specifico riferimento alla mediazione ordinata dal Giudice, che l'effettività della mediazione, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, implicherebbe necessariamente, in base ad una lettura teleologica e sistematica dell'istituto, il superamento del primo incontro ed il completamento della procedura.

Il Tribunale fiorentino dissente dal precedente della Cassazione (v. 8473/2019) la quale sostiene sia sufficiente l'espletamento di un primo incontro avente natura meramente informativa, in favore di un contenuto mediatorio effettivo.

E' stata acquisita specifica consapevolezza del valore primario della conciliazione della lite, quale strumento idoneo a consentire la pacificazione dei contendenti.

autore: Fossati Cesare