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E' necessario valutare congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa. Cass. civ. Sez. III, Ord., 13 giugno 2019, n. 15882 -Pres. Travaglino, Rel. Gorgoni

Mercoledì, 17 Luglio 2019
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. civ. Sez. III, Ord., 13 giugno 2019, n. 15882 -Pres. Travaglino, Rel. Gorgoni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, conformemente al principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con i dovuti adattamenti, pure in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione. Ne discende che, qualora siffatta operazione sia compiuta nel rispetto delle regole anzidette, e se le conclusioni che vengono tratte risultano aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in tale sede non risulta sindacabile in sede di legittimità.

autore: Zadnik Francesca