L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario. Cass. civ. Sez. II, Ord.del 5 giugno 2019 n. 15267- Pres. Manna, Rel. Sabato.
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L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede; mancando l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui dell'art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459) , ma non compia l'inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c..
autore: Zadnik Francesca
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