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Adeguate le misure di prevenzione adottate dalle autorità austriache per evitare il protrarsi delle lesioni a carico delle vittime. Corte europea diritti dell'uomo, sezione V, sentenza 4 luglio 2019, n. 62903/15. Kurt c. Austria. Nota di Valeria Cianciolo.

Venerdì, 12 Luglio 2019
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia
Corte europea diritti dell'uomo, sezione V, sentenza 4 luglio 2019, n. 62903/15. Kurt c. Austria. Nota di Valeria Cianciolo. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il caso, deciso il 4 luglio 2019, trae origine da un ricorso (n. 62903/15) contro l'Austria presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Conv. e.d.u., da Senay Kurt, cittadina austriaca e madre di due figli. La donna, coniugata con un uomo che aveva subito un ordine di allontanamento per svariati episodi di violenza e percosse nei suoi riguardi, chiedeva il divorzio dopo aver subito una violenza sessuale dallo stesso.

Nel maggio del 2012, subito dopo aver avviato le pratiche di divorzio, il marito della Sig.ra Kurt va a trovare il figlio a scuola e qui, chiede all'insegnante, che nulla sapeva dei trascorsi giudiziari dell'uomo, di poter parlare con il ragazzo. La docente non vedendo rientrare il ragazzo, lo cerca e lo trova morto nel seminterrato della scuola, colpito alla testa con un'arma da fuoco, mentre sua sorella, che aveva assistito all'omicidio del fratello, non aveva riportato ferite. L'autorità giudiziaria aveva immediatamente spiccato un mandato di arresto nei confronti dell'uomo che però, veniva trovato suicida nella sua auto lo stesso giorno, dopo essersi tolto la vita con la stessa arma con cui aveva ucciso il figlio.

Nel febbraio 2014 la sig.ra Kurt aveva avviato un procedimento nei confronti dello Stato per responsabilità civile sostenendo che il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere che l'ex marito venisse posto in custodia cautelare dopo che la donna lo aveva denunciato alla polizia, essendovi un rischio concreto ed immediato che questi avrebbe potuto reiterare la sua condotta violenta contro i suoi familiari.

La sig.ra Kurt perde i tre gradi di giudizio e si rivolge alla Corte di Strasburgo invocando la violazione delll'art. 2 (diritto alla vita), dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare), da parte dello stato austriaco per non aver adottato la misura della custodia cautelare in carcere.

La Corte di Strasburgo però, non accoglie la richiesta della donna, avendo lo Stato austriaco adottato tutte le misure idonee ed esistenti nel momento in cui si erano palesate le aggressioni.

La questione affrontata dalla Corte di Strasburgo è interessante sotto un duplice aspetto: quello dell'idoneità degli strumenti di protezione della c.d. "violenza domestica" e quello della responsabilità dello Stato, nel caso in cui questi strumenti non siano adeguati a contrastare le violenze perpetrate dal coniuge/padre nei confronti di un membro della famiglia.

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, 4 e 8 Cedu, la Corte di Strasburgo ha configurato dei veri e propri obblighi a carico degli Stati: obblighi "negativi'', vale a dire di astensione dal commettere atti lesivi dei beni tutelati dalle norme sovranazionali (vita, integrità psicofisica, libertà individuale) ed obblighi "positivi'', che vedono gli Stati e i loro organi attivamente impegnati a garantire protezione per impedire la violazione di tali diritti perpetrata da terzi e per assicurare l'accertamento dei fatti di reato e un'adeguata repressione della lesione dei diritti fondamentali una volta che la stessa si sia verificata.

Infatti, sui singoli Stati aderenti alla Convenzione europea gravano obblighi di "penalizzare'' condotte lesive dei diritti fondamentali, sicchè, agli Stati spetta prevenire tali condotte e una volta che tali condotte si siano verificate, occorre incriminarle e perseguirle in modo effettivo. Nell'ambito della giurisprudenza di Strasburgo, con riferimento all'art. 2 Cedu, la Corte europea ci ricorda come, «in alcune circostanze ben definite», l'obbligo dello Stato «va al di là del suo dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita, predisponendo una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona», apprestando strumenti volti a «prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni»1. Inoltre, sempre in base a quanto previsto dall'art. 2 Cedu, i giudici sovranazionali evidenziano come in capo agli Stati gravi «anche l'obbligo di porre in essere un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di stabilire la causa dell'omicidio di un individuo e di punire i colpevoli2

Si delineano, così, in capo agli Stati, degli obblighi di tipo primario in osservanza dei quali il singolo Paese è chiamato a conformare il proprio ordinamento giuridico in funzione per inibire i membri della collettività dalla commissione di azioni atte a ledere i diritti fondamentali.

Ma nel caso in esame, la Corte ha evidenziato l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dalle autorità allo scopo di evitare il protrarsi delle lesioni a carico delle vittime. Di certo, non era prevedibile l'omicidio del figlio e il suicidio dell'uomo che non si sapeva avere armi da fuoco quando era stato disposto l'ordine di allontanamento. Pertanto, le autorità nazionali non avevano motivo di credere che esistesse un rischio specifico per la vita derivante dall'uso di armi. In base a tali condizioni, le autorità austriache avevano quindi il diritto di concludere che l'ordine di allontanamento era sufficiente per proteggere la vita della signora Kurt e dei suoi figli.



Precedenti giurisprudenziali:


Corte e.d.u. Opuz c. Turchia, 9 giugno 2009

Corte e.d.u. Kontrová c. Slovacchia, 31 maggio 2007

Corte e.d.u. Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998

Corte e.d.u. Talpis c. Italia, 2 marzo 2017

Corte e.d.u. Kolyadenko e altri c. Russia, 28 febbraio 2012

Corte e.d.u. Budayeva e altri c. Russia, 20 marzo 2008

Corte e.d.u. Öneryıldız c. Turchia, 30 novembre 2004 [GC]

Corte e.d.u. Calvelli e Ciglio c. Italia, 17 gennaio 2002 [GC]

Corte e.d.u. Fernandes de Oliveira c. Portogallo, 31 gennaio 2019 [GC]

Corte e.d.u. Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989 [GC]

Corte e.d.u. Giuliani e Gaggio c. Italia, 24 marzo 2011 [GC]


1Cfr. Viganò , Obblighi convenzionali di tutela penale?, in La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano, a cura di Manes-Zagrebelsky, Milano, 2011, 244; Id., Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, RIDPP, 2007, 42 ss.

2C. Dir. Uomo, 9-6-2009, Opuz c. Turchia, § 150.

autore: Zadnik Francesca