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Se non c'è corrispondenza fra dichiarazioni e atti della parte in merito alla situazione economica non si concretizza diritto all'assegno divorzile. Tribunale di Bologna, 26 giugno 2019, rel. Dott. Arianna D'Addabbo

Venerdì, 12 Luglio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, 26 giugno 2019, rel Dott. Arianna D'Addabbo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ringrazia la Collega Valeria Mazzotta per la cortese segnalazione del provvedimento.

Scollamenti e dichiarazioni contraddittorie della moglie in relazione alla propria condizione economica hanno reso vana la sua richiesta di veder riconosciuto l'assegno divorzile. La donna infatti dichiarava di essere oggettivamente non in grado di provvedere al proprio sostentamento per supportare la propria richiesta ma in precedenza in atti era stato dichiarato che la stessa percepiva reddito da attività lavorativa pari ad € 600 mensili. Le condizioni per il supporto della domanda di assegno divorzile dopo la pronuncia delle SSUU nel 2018 si attestano infatti su un meccanismo assistenziale ed in pari misura perequativo e riequilibrativo ed in una oggettiva incapacità di procurarsi mezzi di sussistenza, quindi nel caso di specie i requisiti non sono stati ritenuti sussistenti.

autore: Zadnik Francesca