Rilevabili d'ufficio le cause di nullità del testamento diverse da quelle prospettate dalla parte istante, senza che ciò comporti violazione dell'art. 112 c.p.c. Tribunale di Lucca, sent. 4 dicembre 2018 – Pres. Giuntoli, Giud. Rel. Est. Morelli
Sono rilevabili d'ufficio le cause di nullità del testamento diverse da quelle prospettate dalla parte istante, senza che ciò comporti violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento, ai sensi dell'art. 591 comma 2, n. 3 c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
editor: Zadnik Francesca
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