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Nella fase presidenziale del divorzio il giudizio sui parametri dell'autosufficienza differisce dai criteri della separazione. Tribunale di Torino, 8 gennaio 2019

Sabato, 6 Luglio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Torino, sez. VII , Ordinanza 08/01/2019, per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

giudizio di divorzio - fase presidenziale - provvedimenti provvisori ex art. 4, comma 8 L.898/70 - contributo al mantenimento o assegno divorzile - incidenza dei nuovi parametri (ex Cass. 11504/17; Cass. SS.UU. 19287/18) - provvedimenti economici adottabili ex art. 708 c.p.c. - natura e funzione composita - cautelare e al tempo stesso anticipatoria - necessità di valutare la sopravvenienza di fatti nuovi - funzione assistenziale dell'assegno - criteri per l'autosufficienza economica: possesso di redditi, possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute ed all'età; stabile disponibilità di una casa di abitazione. Situazione reddituale della moglie migliorata - situazione patrimoniale fra i coniugi riequilibrata - contributo alla moglie ridotto - giudizio sommario.

autore: Fossati Cesare