Qualunque elemento apprezzabile in termini economici concorre alla valutazione del tenore di vita ai fini dell'assegno ex art. 156 c.c. Corte di Cassazione, 24 giugno 2019 n. 16809
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Il ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza di merito per avere misconosciuto le differenze reddituali emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, valorizzando elementi ulteriori e diversi quali l'erogazione da parte del marito, in costanza di matrimonio, di una somma di €1700 per le esigenze della famiglia, a dimostrazione di un'indubbia capacità economica.I giudici del merito, di fronte ad una documentazione fiscale e societaria opaca, non indicativa di una situazione reddituale effettiva, avevano ritenuto di valorizzare altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulla posizione delle parti.La Corte ha ribadito che è onere del giudice accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della congruità dell'assegno, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.La separazione personale, a differenza dello scioglimento del vincolo, comporta che i redditi adeguati, ai quali rapportare l'assegno di mantenimento, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, il quale ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
autore: Fossati Cesare
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