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Qualunque elemento apprezzabile in termini economici concorre alla valutazione del tenore di vita ai fini dell'assegno ex art. 156 c.c. Corte di Cassazione, 24 giugno 2019 n. 16809

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 24.06.2019 n. 16809 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza di merito per avere misconosciuto le differenze reddituali emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, valorizzando elementi ulteriori e diversi quali l'erogazione da parte del marito, in costanza di matrimonio, di una somma di €1700 per le esigenze della famiglia, a dimostrazione di un'indubbia capacità economica.
I giudici del merito, di fronte ad una documentazione fiscale e societaria opaca, non indicativa di una situazione reddituale effettiva, avevano ritenuto di valorizzare altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulla posizione delle parti.
La Corte ha ribadito che è onere del giudice accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della congruità dell'assegno, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento del vincolo, comporta che i redditi adeguati, ai quali rapportare l'assegno di mantenimento, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, il quale ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

autore: Fossati Cesare