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Legittima l'adozione in casi particolari da parte di una single. Cass. civ. Sez. I, Ord., 26 giugno 2019, n. 17100.

Lunedì, 1 Luglio 2019
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord., 26 giugno 2019, n. 17100. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Legittima l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) l. n. 184 del 1983, di un bambino portatore di handicap da parte di una donna single di sessantadue anni, anche senza il consenso dei genitori. In tema di adozione particolare, infatti, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all'effettività del rapporto genitore-figlio. Nella specie, la S.C. ha ritenuto superabile, in ragione del preminente interesse del minore, il dissenso all'adozione manifestato dai genitori dell'adottando, che non esercitavano in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sul figlio. Irrilevante anche la differenza di età: a differenza dell'adozione legittimante, infatti, l'art. 44 l. n. 184 del 1983, non prevede alcun limite massimo di età, spettando al tribunale valutare in concreto, se l'adottante possieda la capacità di assolvere agli obblighi derivanti dalla filiazione.

autore: Zadnik Francesca