Manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del il combinato disposto degli artt. 269 c.c., 116 e 118 c.p.c. in materia di riconoscimento di figli naturali Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 giugno 2019, n. 16128.
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In tema di filiazione naturale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 13, 15, 24, 30, 31 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 c.c., 116 e 118 c.p.c., ove interpretati nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA.
L' interpretazione dell'art. 269 c.c. non comporta una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa.autore: Zadnik Francesca
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