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Il creditore può esperire l'azione di riduzione, in via surrogatoria, se il legittimario pretermesso rimane inerte. Nota a Cass. civ. Sez. II, Sent., 20 giugno 2019, n. 16623 di Valeria Cianciolo

Giovedì, 20 Giugno 2019
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità Sezione Ondif di Bologna
Cass. civ. Sez. II, Sent., 20 giugno 2019, n. 16623 di Valeria Cianciolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il rapporto tra il sistema della legittima e la tutela dei creditori non è agevole nel nostro codice civile all'interno del quale, tra le numerose norme espressamente dedicate a delineare il sistema di tutela del legittimario, vi è un solo articolo, e precisamente l'art. 557 c.c., che fa espressa menzione dei "creditori", e per di più non dei creditori del legittimario, bensì, dei creditori del defunto.

L'art. 557, 1 co. c.c. riconosce l'esercizio dell'azione di riduzione formalmente ai soli legittimari nonché ai loro eredi ed aventi causa sicchè per superare il tenore letterale della norma, si è prospettata la possibilità di far rientrare nella categoria dei legittimati, anche i creditori.

Tuttavia, l'opinione assolutamente prevalente in dottrina1 ed in giurisprudenza2 appare consolidata nel ritenere che, anche in assenza di un'espressa previsione da parte del legislatore, il riconoscimento dell'esercizio dell'azione di riduzione, peraltro in via surrogatoria, in favore dei creditori del legittimario scaturisca dal raffronto con la previsione dello stesso art. 557, 3 co. c.c. che dispone che, qualora il legittimario non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, determinando in tal modo la confusione del patrimonio personale con il patrimonio ereditario, anche i creditori del defunto possono chiedere ed approfittare dell'azione di riduzione.

La giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni ha fedelmente aderito alla tesi che riconosce l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria in favore dei creditori, senza essersi peraltro, posta l'interrogativo in ordine alla effettiva compatibilità di tale conclusione con la diversa regola della non surrogabilità del diritto di accettazione dell'eredità.

La giurisprudenza di merito3 ha sposato un orientamento differente affermando che lo strumento giuridico che può assicurare la compatibilità del principio della tutela dei creditori con quello dell'autonomia decisionale del legittimario sia il ricorso all'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 524 c.c., norma che sebbene espressamente dettata per l'ipotesi di rinuncia del chiamato all'eredità, sarebbe comunque espressione di principi di carattere generale.

Con la sentenza del 20 giugno 2019 n. 16623, il Palazzaccio afferma che dall'esame combinato degli artt. 457, 524 , 557 e 2900 c.c., consegue che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi. In verità in passato, gli Ermellini hanno affermato che l'azione ex art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie. Il legittimario pretermesso non è chiamato all'eredità, ma è terzo rispetto ad essa. Nell'ipotesi del legittimario totalmente pretermesso, che invero non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, poiché acquista tale qualità solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore.

Occorre però, interrogarsi anche sulla possibilità di estendere il rimedio di cui all'art. 524 c.c., non solo ai casi in cui vi sia un'espressa manifestazione di rinunzia, ed in questa ipotesi, all'azione di riduzione, ma anche alla diversa fattispecie in cui il debitore/chiamto lasci infruttuosamente decorrere il termine assegnatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. da parte del giudice, posto che il tenore letterale della norma non sembrerebbe avallare siffatta interpretazione ampliativa. Per rispondere a tale interrogativo, soccorre l'esegesi che della norma è stata offerta in giurisprudenza ed in particolare da un precedente di legittimità, che ha espressamente esteso l'applicabilità dell'art. 524 c.c. anche al caso di decorso del termine di cui all'art. 481 c.c.


Di seguito, si riproduce uno schema che può essere una bussola nei casi in cui interferiscano le posizioni dei legittimari con quella dei creditori.


1. Legittimario istituto come erede (ovvero chiamato ex lege) ma in una quota inferiore alla legittima. Poniamo caso che il legittimario accetti l'eredità, ma trascuri di esercitare l'azione di riduzione. In tale ipotesi è evidente che avendo già acquistato la qualità di erede (con le ulteriori conseguenze anche in tema di responsabilità per i debiti ereditari), l'azione di riduzione non può che portare effetti vantaggiosi per lo stesso, e di riflesso per i suoi creditori, che pertanto possono effettivamente esercitare in via surrogatoria l'azione di riduzione.


2. Il legittimario indugia nell'accettare l'eredità

I creditori possono fare ricorso alla previsione di cui all'art. 481 c.c. (actio interrogatoria)


3. Il legittimario accetta l'eredità, ma rinunzia all'azione di riduzione.

Deve ritenersi in questo caso applicabile l'art. 524 c.c. al fine di assicurare ai creditori il conseguimento di quanto necessario per soddisfare il proprio credito, senza che però l'eventuale eccedenza resti a vantaggio del debitore.


4. Il legittimario totalmente pretermesso non manifesta la volontà di conseguire la legittima

Trova applicazione in via analogica l'art. 481 c.c., con la successiva applicazione, sempre in via analogica dell'art. 524 c.c., nel caso in cui intervenga una rinunzia all'azione di riduzione (possibile anche per facta concludentia a differenza della rinunzia all'eredità) ovvero laddove decorra invano il termine assegnato dal giudice.

Nessun problema invece, si pone nel caso in cui, assegnato il termine, il legittimario si risolva positivamente ad esercitare l'azione di riduzione, della quale si avvantaggeranno i creditori.



1 In senso favorevole alla legittimazione dei creditori, si veda ex multis Betti, in Appunti di diritto civile, Milano, 1928-1929, 516, Santoro Passarelli, Dei legittimari, in Codice civile, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Comm. D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, 316, Pino, Tutela dei legittimari, Padova, 1954, 69 ss., Nicolò, Surrogatoria-Revocatoria, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1957, 142.

2Ammettono l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dei creditori: Trib. Novara 18.3.2013, in Notariato, 2013, 655 con nota di Bigoni-Giovanzana, La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed articolo 524 c.c.; Trib. Pesaro 11.8.2005, in Rep. Foro it., 2009, Successione ereditaria, n. 148; Trib. Cagliari 14.2.2002, in Riv. giur. sarda, 2003, 323 con nota di Perreca, Considerazioni minime sugli strumenti di tutela dei creditori del legittimari o verso la rinunzia tacita alla legittima, Trib. Gorizia 4.8.2003, in Familia, 2004, 1187, con nota di Grassi; Trib. Lucca 2.7.2007, in Giur. di Merito, 2008, 3, 738.

3Per l'applicazione dell'art. 524 c.c. anche all'ipotesi di rinunzia all'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, Trib. Roma 22.1.2014, in Foro it., 2014, I, 1308 ed in precedenza Trib. Napoli 15.10.2003, in Giur. it., 2004, 1646 con nota di Bucelli, Rinunzia all'azione di riduzione e fallimento del legittimario.

autore: Zadnik Francesca