Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale e danno non patrimoniale. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27 maggio 2019, n. 14382
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La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.
La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori, sia su quello convivente che su quello che sia rimasto semplicemente "assente", cioè di fatto si sia sottratto all'adempimento dei suddetti obblighi senza alcuna ragione.
Ciascun genitore risponde quindi integralmente delle conseguenze del suo inadempimento.
autore: Zadnik Francesca
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