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Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare. Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 2019 n. 114

Sabato, 22 Giugno 2019
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno
Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 2019 n. 114 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il GT Vercelli sollevava questione di legittimità dell'art. 774 c.c., laddove prevede: "Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni".

Il caso riguardava una donna, che a seguito degli esiti di una emorragia cerebrale, era divenuta incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo. Le veniva pertanto, nominato un amministratore di sostegno il cui ufficio era ricoperto dalla sorella, con l'incarico di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno "facendosi interprete della volontà della beneficiaria", chiedeva al Giudice tutelare di ottenere l'autorizzazione a concludere, in nome e per conto della beneficiaria, una donazione di modico valore, in denaro, a favore della figlia della beneficiaria stessa, prossima al matrimonio. 

Secondo il rimettente: «una ablazione, anche parziale, e financo minima, della capacità di agire del beneficiario costituisca […] indefettibile risultato della applicazione della misura di protezione in parola». Ciò, sia per ragioni letterali (perché l'art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, nel disporre che la legge «ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia», implicitamente affermerebbe che una limitazione della predetta capacità, per quanto minima, necessariamente consegua all'applicazione dell'istituto), sia sulla base del combinato disposto dell'art. 405, quinto comma, numeri 3) e 4), cod. civ., da un lato, e dell'art. 409, primo comma, cod. civ., dall'altro, perché, «se la previsione di atti da compiersi in rappresentanza o in assistenza integra parte del contenuto indefettibile del decreto» e «se solo in relazione ad ogni attività diversa dalle predette il beneficiario conserva la capacità di agire», allora «il beneficiario subisce immancabilmente una deminutio della sua capacità, per il solo fatto dell'apertura della misura». 

Per la Corte: il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l'estensione del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato. 

autore: Fossati Cesare