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Inammissibile il ricorso ex art. 709 ter cpc in grado di appello. Corte d'Appello di Venezia, 26 aprile 2019

Sabato, 22 Giugno 2019
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito Sezione Ondif di Treviso
Corte d'Appello di Venezia, decreto 26 aprile 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Reclamo ex art. 739 cpc - procedimento ex art. 337 bis cc.
Affidamento del figlio - regime di visite - mantenimento - valore economico dell'assegnazione della casa - scelta della scuola - domanda ex art. 709 ter formulata in grado di appello.
Il regime di permanenza del minore presso i genitori può sempre essere oggetto di successivi e progressivi adattamenti, preferibilmente dopo una prima stabilizzazione, su accordo delle parti o dopo aver accertato l'effettivo interesse della minore.
Residenza anagrafica della minore e assegnazione della casa vanno di pari passo.
L'assegno di mantenimento per il figlio non tiene conto del valore di assegnazione della casa: per la Corte l'assegnazione costituisce una mera contingenza, necessaria al regolare funzionamento del sistema di collocamento della minore, a nulla rilevando il pagamento del mutuo da parte dell'intestatario del contratto.
Accolto il motivo attinente alla soccombenza alle spese, essendo reciproca e comportando la compensazione.
Inammissibile la proposizione del ricorso ex art. 709 ter cpc per la prima volta in grado di appello.
Le parole "è competente il giudice del procedimento in corso" non derogano alle regole sulla impugnazione di tali domande.


* Si ringrazia l'avv. Silvia Manildo del Foro di Treviso.

autore: Fossati Cesare