L'assegno periodico di mantenimento può contenere più voci di spesa. Tribunale di Verona 14 giugno 2019
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Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, riconoscimento di un assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge, analitica valutazione dei presupposti per la
sussistenza dell'assegno divorzile (an), e dei criteri per quantificarne
l'ammontare; assenza di circostanze modificative tali da incidere nella
quantificazione del mantenimento confermato in sede di provvedimenti
provvisori; il giudice ha altresì la facoltà di determinare l'assegno periodico
di mantenimento in una somma di denaro o in più voci di spesa che, correlate tra
di loro, soddisfino le esigenze del coniuge beneficiario dell'assegno, rispettando il requisito generale di determinatezza e determinabilità
dell'obbligazione ex articolo 146 c.c.
La sentenza in oggetto presenta profili interessanti
atteso che l'autorità giudiziaria si è impegnata nella analitica valutazione
dei presupposti per la sussistenza dell'assegno divorzile (durata del
matrimonio, sperequazione reddituale, età del coniuge beneficiario, assenza di
attività lavorativa, malattia accertata dello stesso), nonché per la sua
quantificazione (incidenza del riconoscimento di quanto concordato tra i due
coniugi sia in sede di di modifica delle condizioni reddituali). In
particolare però, è stata attribuita importanza alle componenti dell'assegno
divorzile costituite non solo da una somma di denaro unica, ma da più voci di
spese che correlate tra di loro sono risultate idonee a soddisfare le esigenze
del coniuge a cui favore l'assegno è disposto, rispettando il requisito generale
di determinatezza e determinabilità dell'obbligazione. Pertanto, è stato
confermato l'obbligo del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno
divorzile a continuare a corrispondere altresì le spese del
canone di locazione e dei relativi oneri condominiali sostenute dal coniuge
beneficiario.
a cura di Barbara Lanza
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, analitica valutazione dei presupposti per la sussistenza dell'assegno divorzile (an), e dei criteri per quantificarne l'ammontare; assenza di circostanze modificative tali da incidere nella quantificazione del mantenimento confermato in sede di provvedimenti provvisori; il giudice ha altresì la facoltà di determinare l'assegno periodico di mantenimento in una somma di denaro o in più voci di spesa che, correlate tra di loro, soddisfino le esigenze del coniuge beneficiario dell'assegno, rispettando il requisito generale di determinatezza e determinabilità dell'obbligazione ex articolo 146 c.c.
La sentenza in oggetto presenta profili interessanti
atteso che l'autorità giudiziaria si è impegnata nella analitica valutazione
dei presupposti per la sussistenza dell'assegno divorzile (durata del
matrimonio, sperequazione reddituale, età del coniuge beneficiario, assenza di
attività lavorativa, malattia accertata dello stesso), nonché per la sua
quantificazione (incidenza del riconoscimento di quanto concordato tra i due
coniugi sia in sede di di modifica delle condizioni reddituali). In
particolare però, è stata attribuita importanza alle componenti dell'assegno
divorzile costituite non solo da una somma di denaro unica, ma da più voci di
spese che correlate tra di loro sono risultate idonee a soddisfare le esigenze
del coniuge a cui favore l'assegno è disposto, rispettando il requisito generale
di determinatezza e determinabilità dell'obbligazione. Pertanto, è stato
confermato l'obbligo del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno
divorzile a continuare a corrispondere altresì le spese del
canone di locazione e dei relativi oneri condominiali sostenute dal coniuge
beneficiario.
a cura di Barbara Lanza
autore: Fossati Cesare
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