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Truffa vera e propria quella concernente la condotta di chi finge i propri sentimenti per ottenere dalla vittima denaro o altra utilità. Cass. Pen. del 6 giugno 2019 n. 25165

Cass. Pen. del 6 giugno 2019 n. 25165 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Appare evidente alla Corte di Appello come la vittima dell'artificio non abbia consegnato denaro all'imputato per perseguire finalità speculative, bensì per realizzare il progetto prospettatole, di andare a vivere insieme. La Cassazione rileva come al dubbio la corte d'appello abbia correttamente risposto positivamente "sottolineando che la condotta del ricorrente era consistita non (solo) nel simulare sentimenti d'amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l'investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore."

autore: Zadnik Francesca