Non è incostituzionale la previsione della scelta dell'ads con poteri in ambito sanitario anche in assenza di d.a.t. Corte Costituzionale, sentenza del 13 giugno 2019 n. 144
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La Corte Costituzionale, chiamata a vagliare alcuni aspetti relativi alla costituzionalità dell'art. 3 comma 4 e 5 della l.219/2017 (Consenso informato e D.a.t.), relativamente agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. osserva che la rimessione di per sè sarebbe da considerarsi inammissibile, dato che "il giudice a quo oltre a non avere mosso censure in relazione a ciascuno dei parametri costituzionali evocati, non ha argomentato circa l'impossibilità di interpretare le disposizioni censurate in senso conforme a Costituzione." Entrando poi nel merito della questione, se vi sia incostituzionalità nell'art 3 della legge d.a.t. sopra citato, nella parte in cui ammetterebbe la possibilità che l'a.d.s. nominato per la gestione della cura e dell'assistenza medica del beneficiario possa decidere in autonomia senza autorizzazione del giudice tutelare della sottoposizione o del rifiuto di cure mediche al beneficiario in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, ritiene che non vi sia la manifesta incostituzionalità della previsione normativa, data la possibilità di ancorare la ridetta norma in una visione costituzionalmente orientata."Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate. Si tratta di un presupposto interpretativo erroneo. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme censurate non attribuiscono ex lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale. "Nella logica del sistema dell'amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell'amministratore, anche in ambito sanitario, nell'ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la volontà, come espressamente prevede l'art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017. Tali misure di tutela, peraltro, non possono non essere dettate in base alle circostanze del caso di specie e, dunque, alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario, dovendo il giudice tutelare affidare all'amministratore di sostegno poteri volti a prendersi cura del disabile, più o meno ampi in considerazione dello stato di salute in cui, al momento del conferimento dei poteri, questi versa."
editor: Zadnik Francesca
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