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Serve una valutazione complessiva, anche diacronica, della posizione economica degli ex coniugi. Corte d'Appello di Napoli, 10 gennaio 2019

Venerdì, 7 Giugno 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Corte d'Appello di Napoli, sez. famiglia, 10/01/2019, n. 52 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in fattispecie che attraversa i mutevoli orientamenti giurisprudenziali - Cass. 11504/2017: impostazione individualista e agiuridica - Cass. SSUU 18287/2018: riaffermati i principi di solidarietà.
Il giudice di prime cure, nel vigore di Cass. 11504/2017 aveva riconosciuto l'assegno in forza di un giudizio equitativo.
L'ex moglie dispone di una buona posizione economica, pur se di opaca determinazione nella sua effettiva portata.
Alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti fino al 2017 avrebbe avuto diritto ad un assegno.
L'appellata sostiene il proprio diritto all'assegno sulla base dei seguenti fattori: la fortissima sperequazione economica tra i coniugi, la lunga durata del matrimonio, l'età avanzata della richiedente.
Tuttavia, sulla base della funzione perequativa – compensativa dell'assegno, centrale nell'architettura nomofilattica della Suprema Corte, quest'ultimo non spetta, perché darebbe luogo ad un'ingiustificata locupletazione.
Il giudizio prognostico ex ante non è favorevole alla moglie: il matrimonio, seppure di lunga durata, è stato celebrato quando le condizioni economiche dei coniugi erano già definite e la loro posizione patrimoniale si era già formata e consolidata.
Le cause dell'inadeguatezza dei mezzi economici della ex moglie non vanno ricercate nel matrimonio, il quale non ha peggiorato, in alcun modo, le prospettive lavorative e reddituali dell'appellata, la quale viceversa non solo non ha contribuito alla vita matrimoniale, ma ne ha tratto sicuro vantaggio.

autore: Fossati Cesare