Sulla privacy prevale il diritto alla difesa purché esercitato correttamente. Tribunale di Genova 30 maggio 2019
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Giudizio di separazione - domanda (del marito) di addebito per violazione obbligo di fedeltà - richiesta (della moglie) di assegno per il mantenimento.Onere della prova - pacifica l'infedeltà coniugale in quanto ammessa e confermata dai documenti prodotti - sulla resistente gravava l'onere di provare che la crisi fosse risalente nonché la mancanza di nesso causale.Violazione dell'obbligo di fedeltà comprovata dalle mail prodotte - eccepita l'inutilizzabilità per violazione della privacy - produzione di documenti contenenti dati personali in assenza del consenso del titolare: sempre consentita ove necessaria per far valere o difendere il proprio diritto - costituzionalmente garantito - di difesa, purché nel rispetto dei principi generali di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui alla legge 675/1996.Eccepito il difetto di nesso di causalità per essere intercorsi tre anni - crisi conclamata ed irreversibile nel 2015 - domanda presentata nel 2017 - inosservanza dell'obbligo di fedeltà violazione particolarmente grave, giustifica ex se l'addebito.
* si ringrazia l'avv. Rita Bruno della sezione di Genova.
autore: Fossati Cesare
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