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la dichiarazione del coniuge negli acquisti è un requisito essenziale, ma non sufficiente ad escludere la comunione dei beni e quindi ad identificarli come beni personali. Cass. 12 marzo 2019 n. 7027.

Venerdì, 31 Maggio 2019
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità
Cass. 12 marzo 2019 n. 7027. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto cheil coniuge non acquirente sia intervenuto nelcontratto per aderirvi.


autore: Zadnik Francesca