La condanna delle spese di lite al resistente, nei procedimenti ex art. 337 bis c.c. da parte del Tribunale. Corte di appello di Bari, decreto del 26 marzo 2019 n. 469.
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Si ringrazia per la cortese segnalazione la Collega Marina Zanivan
Il resistente in primo grado, era stato condannato al pagamento delle
spese di lite in € 1.350,00 oltre oneri di legge disponendone il
pagamento in favore dello Stato. Il provvedimento veniva impugnato sull'unico punto della regolamentazione delle spese di lite. La Corte in data 28/03/2019 con decreto accoglieva il reclamo sul seguente motivo<Le ragioni del reclamante appaiono dotate di fondatezza
meritando il decreto impugnato una riforma sul capo relativo alla
regolamentazione delle spese della prima fase procedimentale, apparendo
più equa - alla luce della natura del provvedimento, del comportamento
processuale assunto nel doppio grado di giudizio per non essersi opposto
alle richieste formulate se non in relazione alla somma da riconoscersi
quale contributo al mantenimento del minore, discostandosi, nella sua
richiesta, minimamente rispetto alla cifra disposta, nonchè della
qualità e condizione economica delle parti- una declaratoria di
integrale compensazione da estendere anche alla presente fase di reclamo
per le medesime ragioni>. l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del
secondo grado è pertanto scaturita dalla natura (essenzialmente) non
contenziosa dei provvedimenti ex art. 337 bis c.c., laddove non è
previsto il pagamento di un contributo unificato ed il diritto
soggettivo tutelato è solo quello del figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente autosufficiente e, non anche quello dei suoi genitori.
autore: Zadnik Francesca
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