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La condanna delle spese di lite al resistente, nei procedimenti ex art. 337 bis c.c. da parte del Tribunale. Corte di appello di Bari, decreto del 26 marzo 2019 n. 469.

Mercoledì, 29 Maggio 2019
Giurisprudenza | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte di appello di Bari, decreto del 26 marzo 2019 n. 469. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ringrazia per la cortese segnalazione la Collega Marina Zanivan

Il resistente in primo grado, era stato condannato al pagamento delle spese di lite in € 1.350,00 oltre oneri di legge disponendone il pagamento in favore dello Stato. Il provvedimento veniva impugnato sull'unico punto della regolamentazione delle spese di lite. La Corte in data 28/03/2019 con decreto accoglieva il reclamo sul seguente motivo<Le ragioni del reclamante appaiono dotate di fondatezza meritando il decreto impugnato una riforma sul capo relativo alla regolamentazione delle spese della prima fase procedimentale, apparendo più equa - alla luce della natura del provvedimento, del comportamento processuale assunto nel doppio grado di giudizio per non essersi opposto alle richieste formulate se non in relazione alla somma da riconoscersi quale contributo al mantenimento del minore, discostandosi, nella sua richiesta, minimamente rispetto alla cifra disposta, nonchè della qualità e condizione economica delle parti- una declaratoria di integrale compensazione da estendere anche alla presente fase di reclamo per le medesime ragioni>. l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado è pertanto scaturita dalla natura (essenzialmente) non contenziosa dei provvedimenti ex art. 337 bis c.c., laddove non è previsto il pagamento di un contributo unificato ed il diritto soggettivo tutelato è solo quello del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente e, non anche quello dei suoi genitori. 

autore: Zadnik Francesca