Se il genitore non vuole rapporti con il figlio il mantenimento va rivisto. Tribunale di Verona, 15 maggio 2019
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Determinazione del contributo al mantenimento in favore di un minore in sede di separazione; validità degli accordi raggiunti rebus sic stantibus; modificabilità delle condizioni di separazione indipendentemente dell'apposizione di condizioni; determinazione del contributo al mantenimento in favore di un minore anche in funzione del rifiuto del padre ad avere rapporti con il figlio.
Il decreto in esame si presenta interessante per due ordini di ragioni: la prima ritiene irrilevante il termine concordato tra i genitori in sede di separazione per una revisione del contributo al mantenimento pattuito in sede di separazione. Il tribunale di Verona ritiene detto termine nullo poiché le decisioni in materia di famiglia sono sempre modificabili. L'ammontare del contributo al mantenimento è stato pertanto nuovamente determinato tenuto conto anche della persistente volontà paterna di non avere alcun rapporto con la figlia addossando ogni onere di gestione ed accudimento sulla madre. Inoltre sono stati accuratamente esaminati gli aspetti reddituali e patrimoniali delle parti.
Si ringraziano gli avvocati Barbara Lanza e Marika De Bona
autore: Fossati Cesare
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