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In caso di perdita incolpevole di testamento la prova per testi può essere ammessa. Cass. 30 aprile 2019 n° 11465

Sabato, 25 Maggio 2019
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
cass. 30 aprile 2019 n° 11465 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Di fronte allo smarrimento di un testamento è possibile provarne l'esistenza ed il contenuto per testi? La Cassazione risponde affermativamente alla domanda, precisando però i limiti di tale possibilità, tanto da rivelarsi in concreto molto difficile se non impossibile addivenire all'ammissibilità della prova per testi. La prova testimoniale per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta, o ad substantiam o ad probationem, è ammessa solo dopo che sia acquisita la prova di una serie di circostanze di fatto preliminari, quali: a) l'esistenza del documento; b) il suo contenuto, onde controllare la sua validità formale e sostanziale; c) la prestazione di ogni possibile diligenza, tipica del buon padre di famiglia, nella custodia del documento ovvero di una condotta priva di elementi di imprudenza e di negligenza, nel caso di perdita; d) l'evento naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita del documento. In caso di sparizione di un presunto testamento, è dunque necessario rispettare la condizione di cui all'art. 2724 c.c., n. 3, interpretando la sua formula nel senso che, dove si parla di contraente, deve intendersi richiamato l'interessato alla ricostruzione del testamento il quale, ove sia stato in possesso del documento, deve dimostrare di essere incolpevole in ordine al suo smarrimento, mentre nel caso in cui egli non sia stato custode della scheda, il suo onere probatorio riguarda, oltre al fatto di non averla mai posseduta, anche la circostanza che egli non fosse particolarmente tenuto a procurarsene la detenzione, pertanto di non essere stato in colpa circa il fatto di non averla posseduta.

autore: Fossati Cesare