inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La PAS non è riconosciuta dalla comunità scientifica, l'ascolto del minore compete al giudice. Corte di Cassazione, 16 maggio 2019 n. 13274

Giovedì, 23 Maggio 2019
Giurisprudenza | Alienazione genitoriale | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, 16 maggio 2019 n. 13274 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Separazione giudiziale - affidamento e collocamento del figlio - forte avversione del minore verso un genitore - condotta alienante - collocamento temporaneo in una struttura educativa terza - affido esclusivo al genitore alienato - incarico ai servizi di programmare e garantire il rientro del minore presso il genitore e la gestione dei turni di responsabilità dei due genitori. 
Adesione della Corte d'Appello alla diagnosi di sindrome da alienazione parentale - situazione di sofferenza del bambino - acceso conflitto genitoriale - serio rischio di compromissione importante dello sviluppo emotivo.
Il Giudice è tenuto a verificare il fondamento scientifico di una diagnosi quando questa presenta devianze dalla scienza medica ufficiale.
Ascolto del minore - effettuato da neuropsichiatra infantile in sede di CTU - art. 315-bis cc - obbligatorietà dell'ascolto condotto dal giudice - caratteristica strutturale del procedimento - nullità del procedimento.
L'ascolto diretto da parte del giudice è necessario in quanto da spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.

autore: Fossati Cesare