Il genitore collocatario ed il figlio maggiorenne hanno azione autonoma e concorrente nei confronti dell'obbligato altro genitore. Cass. 14 dicembre 2018 n. 32529.
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Dato il protrarsi dell'obbligo del mantenimento dei figli anche se maggiorenni da parte dei genitori, la Cassazione stabilisce in considerazione dell'art 337 septies che in particolare l'obbligo si protrae, qualora il figlio, senza sua colpa, una volta divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.Il
coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure
proprio" (in via concorrente con il figlio), ad ottenere dall'altro
coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La
eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere
dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto,
non può in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico -
soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario
dell'assegno che pertanto mantiene una posizione autonoma e concorrente nel confronti del figlio.
autore: Zadnik Francesca
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