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Non è illegittimo l'ordine del giudice ai genitori di sottoporsi a percorsi terapeutici individuali. Corte di Cassazione 6 maggio 2019 n. 11842

Venerdì, 17 Maggio 2019
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Legittimità
Cass. 11842 del 6 maggio 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Come in precedenza affermato dalla Suprema Corte in analoghe vicende, è permesso al «giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost. L'esercizio, in concreto, di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31 Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo»; e come aggiunge tale decisione, «tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell'art. 30 Cost., comma 1, e nell'art. 147 c.c.» (Cass. n. 9546/2012).

autore: Zadnik Francesca