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Fondo patrimoniale fra coniugi ed intervenuta separazione. Quale la garanzia per i creditori? Cass. 9 aprile 2019 n.9798

Cass. 9 aprile 2019 n.9798 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La concezione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la sua costituzione è un atto a titolo gratuito e non obbligatorio. Va da sè che esso non è un dovere nei confronti del mantenimento dell'altro coniuge e che sia dichiarato inefficace qualora il credito vantato sia anteriore alla sua costituzione. La nozione lata di "credito" accolta nell'art. 2901 c.c., n. 1, nel riferirsi alle "ragioni del creditore", non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicchè per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
L'atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo e la sua derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all'origine da uno dei due coniugi.
si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006 in tema di revocatoria fallimentare, secondo cui l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi della L. Fall., artt. 67 e 69, non trovando tale azione ostacolo nè nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; nè nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; nè, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorchè il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti.

autore: Zadnik Francesca