Fondo patrimoniale fra coniugi ed intervenuta separazione. Quale la garanzia per i creditori? Cass. 9 aprile 2019 n.9798
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La concezione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la sua costituzione è un atto a titolo gratuito e non obbligatorio. Va da sè che esso non è un dovere nei confronti del mantenimento dell'altro coniuge e che sia dichiarato inefficace qualora il credito vantato sia anteriore alla sua costituzione. La nozione lata di "credito" accolta nell'art. 2901 c.c., n. 1, nel
riferirsi alle "ragioni del creditore", non è dunque limitata, in
termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si
estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di
credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a
generale tutela del credito. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la
funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al
creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia
specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del
creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento
dell'effettiva realizzazione a far dichiarare inefficace ogni atto
dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del
suo credito, sicchè per l'integrazione del profilo oggettivo
dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del
debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito,
determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è
sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo
dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo
dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante,
ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del
credito medesimo.
L'atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto
successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in
grado di mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo e la sua
derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto
all'origine da uno dei due coniugi.
si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006 in tema di
revocatoria fallimentare, secondo cui l'accordo con il quale i coniugi,
nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede
di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni
immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra
nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi
della L. Fall., artt. 67 e 69, non trovando tale azione ostacolo nè
nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la
funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia
inalterata la natura negoziale della pattuizione; nè nella pretesa
inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni
della separazione; nè, infine, nella circostanza che il trasferimento
immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati
pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge
economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli,
venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza
dell'obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità di
assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale
conclusione si impone a fortiori allorchè il trasferimento immobiliare o
la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle
originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma
formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto
successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti.
autore: Zadnik Francesca
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