La convivenza con il coniuge non costituisce requisito indispensabile per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Cass. 10925 del del 18 aprile 2019
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Veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno ad una cittadina marocchina che aveva contratto matrimonio con un italiano, in quanto si era accertato che la stessa non conviveva con il marito. Successivi accertamenti conducevano a far ritenere la natura fittizia del matrimonio, ma il provvedimento di diniego del rilascio adduceva quale motivazione "la mancanza di convivenza con il coniuge". Evidenzia la Suprema Corte che l'art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29/4/04 e l'art 30 bis del d.lgs 286 del 29/7/98, pur prendendo in considerazione l'ipotesi di diniego del permesso per matrimonio simulato, non citano in alcun modo la necessità di convivenza fra i coniugi. Il ricorso pertanto viene accolto.
autore: Fossati Cesare
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