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Contemperamento di quote di assegno di reversibilità fra la prima e la seconda moglie, con considerazione del periodo di convivenza more uxorio per bilanciare gli equilibri. Tribunale di Milano, sent. 3 ottobre 2018 n. 58

Tribunale di Milano, sent. 3 ottobre 2018 n. 58 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ringrazia la Dott.ssa Chiara Bevilacqua per la preziosa e sollecita segnalazione.
Corretto il contemperamento fra i valori delle somme derivanti dall'assegno di reversibilità determinato l'uno ex art 9 l.898 1970 e l'altro determinato a seguito di vedovanza. Il Tribunale di Milano asserisce altresì che le somme vadano riconosciute rispettivamente nel 38% a favore della ex moglie divorziata e non passata a nuove nozze a titolo di valore solidaristico post coniugale, considerando il periodo di matrimonio compresa la separazione sino al divorzio sopraggiunto nel marzo 2017 e l'assegno divorzile che le era stato riconosciuto, e nel restante 62 % a favore della vedova del de cuius, tenuto conto anche del periodo di convivenza more uxorio vissuto sino alle seconde nozze e della diversità di reddito della seconda moglie. Le spese sono compensate. Non più solo quindi valutazione del periodo di matrimonio effettivo ma valutazione del rapporto di fatto ininterrottamente vissuto accanto al de cuius per la quantificazione della quota di pensione di reversibilità, secondo il Tribunale di Milano.

autore: Zadnik Francesca