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La costituzione di una nuova famiglia determina la perdita definitiva dell'assegno. Corte di Cassazione 23 febbraio 2019 n. 5974

Venerdì, 26 Aprile 2019
Giurisprudenza | Mantenimento | Legittimità
Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n.5974 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
L'effetto opera automaticamente, non richiede la prova del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio. La Cassazione ribadisce un indirizzo ormai consolidato e annulla la sentenza che aveva ritenuto non cessato del tutto l'assegno divorzile per la convivenza more uxorio del beneficiario. 
Per la Corte non vanno effettuate comparazioni del risultato economico della convivenza con il reddito dell'obbligato al versamento, in quanto la stabile convivenza more uxorio fa cessare automaticamente il diritto all'assegno divorzile.

autore: Fossati Cesare