Nella mediazione la partecipazione personale è necessaria, non basta un rappresentante processuale. Corte di Cassazione, 27 marzo 2019 n. 8473
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Il quesito giuridico sottoposto alla Corte: se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta, ovvero se possa farsi sostituire e in tal caso con quali modalità.
L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti sia i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
La norma tuttavia non esclude che la parte possa farsi sostituire, né d'altronde la legge attribuisce un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona.
La parte pertanto può farsi sostituire da chiunque, anche dal suo difensore, ma deve rilasciare una procura speciale sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato.
Un procura, anche se notarile, ma dal valore meramente processuale, non è idonea a consentire la sostituzione della parte.
editor: Fossati Cesare
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