La mancata trascrizione degli atti di nascita esteri configura ingerenza nella vita privata. Parere della Grande Chambre CEDU, 10 aprile 2019
Il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione richiede che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento del legame di filiazione tra il bambino e la madre intenzionale designata nell'atto di nascita legalmente formato all'estero come madre legale.
Il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, non richiede che questo riconoscimento passi attraversi la trascrizione sui registri dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero: può attuarsi attraverso la strada dell'adozione del bambino da parte della madre intenzionale, a patto che i modi previsti dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della procedura nell'interesse superiore del minore.
v. la nota di Valeria Cianciolo nella sezione dottrina
editor: Fossati Cesare
|
Domenica, 26 Ottobre 2025
Non viola l’art. 8 CEDU l’annullamento della trascrizione della madre intenzionale nell’atto ... |
|
Giovedì, 22 August 2024
Alle S.U. la pensione di reversibilità al partner e al figlio di ... |
|
Venerdì, 28 Giugno 2024
Questione di costituzionalità per la tutela del figlio di genitore intenzionale. Tribunale ... |
|
Giovedì, 7 Marzo 2024
Riconoscibile il genitore d’intenzione. Tribunale di Padova, 1° febbraio 2024 |



