La mancata trascrizione degli atti di nascita esteri configura ingerenza nella vita privata. Parere della Grande Chambre CEDU, 10 aprile 2019

Venerdì, 12 Aprile 2019
Giurisprudenza | Maternità surrogata | CEDU/UE
Corte Europea Diritti dell'Uomo, Grande Chambre, parere 10 aprile 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione richiede che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento del legame di filiazione tra il bambino e la madre intenzionale designata nell'atto di nascita legalmente formato all'estero come madre legale.

Il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, non richiede che questo riconoscimento passi attraversi la trascrizione sui registri dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero: può attuarsi attraverso la strada dell'adozione del bambino da parte della madre intenzionale, a patto che i modi previsti dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della procedura nell'interesse superiore del minore.


v. la nota di Valeria Cianciolo nella sezione dottrina

editor: Fossati Cesare