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Cancellare un testamento equivale a revocarlo, con le conseguenze di legge. Corte di Cassazione 21 marzo 2019 n° 8031

Venerdì, 12 Aprile 2019
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. 21 marzo 2019 n° 8031 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Intricato caso in cui compaiono diversi testamenti olografi, del quali in particolare l'ultimo, datato 2001, era sbarrato integralmente. Si poneva dunque il problema del significato dato a tale gesto. La Corte condivide la ricostruzione della Corte d'Appello che riteneva trattarsi di revoca di testamento, con la conseguenza della riviviscenza delle ultime disposizioni valide. L'art. 684 c.c. prescrive che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si debba considerare in tutto o in parte "revocato", a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Ne discende che la "cancellazione" si configura - al pari della distruzione come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore come negozio di attuazione. 


autore: Fossati Cesare