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Gli apporti economici nel corso della convivenza sono adempimenti doverosi. Tribunale di Milano, sentenza 12 novembre 2018

Venerdì, 29 Marzo 2019
Giurisprudenza | Convivenze | Merito
Tribunale di Milano, Sez. V, sentenza n. 11390 del 12.11.2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Domanda di restituzione di somme - €8253 - per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Eccezione di adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. nell'ambito di una convivenza more uxorio.
E' possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni esulanti dal mero adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto, il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali del componenti la famiglia di fatto, travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.
L'istruttoria aveva acclarato una relazione di convivenza durata 2 anni, nel corso della quale l'uomo, proprietario dell'abitazione, aveva provveduto a tutte le esigenze e la donna aveva provveduto all'acquisto di parte degli arredi che erano poi rimasti nell'abitazione.
Le contribuzioni della donna devono essere intese come adempimenti doverosi in un rapporto affettivo consolidato che non può non determinare una forma di collaborazione e assistenza morale e materiale.

autore: Fossati Cesare