La litispendenza di procedimento per modifica delle condizioni di divorzio esclude la competenza del Tribunale Minorenni. Corte d'Appello di Genova 26 marzo 2019
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Pur essendo pendente nanti il tribunale ordinario procedimento volto alla modifica delle condizioni di divorzio, avente ad oggetto le modalità di affidamento e di visita del figlio da parte della madre, il Tribunale per i Minorenni, su impulso del PM e segnalazione dei servizi sociali, disponeva l'apertura di procedimento ex artt. 333-336 c.c. e, dopo l'audizione del minore, in assenza di convocazione e di contraddittorio con i genitori, disponeva l'affidamento al padre e sospendeva le visite della madre. Interponeva appello la madre e, nonostante il parere contrario del Procuratore Generale, che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto il provvedimento era da considerarsi emesso nell'esclusivo interesse del minore, il Collegio dichiara la nullità del decreto del Tribunale minorile per incompetenza. La motivazione si fonda sulla chiara lettera dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato, il quale dispone l'esclusione della competenza del TM per il procedimenti ex art. 333 c.c. nel caso in cui sia in corso fra le parti un procedimento di separazione o divorzio.La violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la Corte restano assorbiti nel primo motivo.
Si pubblica, per una migliore comprensione del caso, anche il decreto del Tribunale per i Minorenni oggetto di impugnativa.
autore: Fossati Cesare
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