Il mantenimento per i figli stabilito in sentenza di divorzio prescinde dalla dimostrazione dello stato di bisogno e va comunque versato. Tribunale di Verona, sent. 1 marzo 2019.
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Si ringrazia l'Avv. Lorenzo Ferraresi del Foro di Verona per l'interessante segnalazione e per la massima.
Qualora venga disposta una sentenza di divorzio con specifiche indicazioni sulle somme da versare a titolo del mantenimento dei figli, a nulla valgono le giustificazioni dell'obbligato che omette il pagamento. Lo stesso è comunque tenuto al pagamento a prescindere dallo stato di bisogno ed inoltre avrebbe ben potuto modificare le condizioni di divorzio stesse qualora avessew avuto contrazione della propria capacità economica in seguito alla sentenza. Così, nelle motivazioni, a sostegno
della decisione, il Tribunale di Verona offre un'attenta disamina della nuova
fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p., introdotta -in ossequio al
principio di riserva di codice già espresso nella L. 23 giugno 2017 n.
103- dal d.lgs. 1 marzo 2018, la quale, quantomeno negli intenti del
legislatore (vi sono infatti alcune problematiche applicative, già
rilevate anche Suprema Corte - cfr. Relazione 32/18 dell'ufficio del
massimario della corte di cassazione), avrebbe dovuto sostituire le
figure delittuose di cui agli artt. 12 sexies L. 898/1970 e 3 L. 54/2006. Nel caso trattato dal Tribunale
di Verona, la condotta dell'imputato, commessa sotto la vigenza
dell'art. 12 sexies predetto, è stata riqualificata nella nuova
fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p. Un altro argomento affrontato nel
provvedimento di cui si discute, è quello relativo alla questione
dell'asserita (da parte della difesa dell'imputato) impossibilità di
corrispondere gli importi stabiliti dal giudice civile per il
mantenimento dei figli. A tale riguardo, la sentenza approfondisce
l'argomento specificando non solo che il delitto si configura "per
il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno
nella misura disposta dal giudice, prescindendo dalla prova della stato
di bisogno dell'avente diritto" ma anche che "le dedotte
difficoltà economiche non hanno trovato un corrispondente epilogo
decisorio in un provvedimento giudiziario; del resto neppure consta che
il prevenuto abbia chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni
patrimoniali del divorzio (e quindi una revoca o riduzione dell'assegno
di mantenimento), cosa che certamente avrebbe fatto se veramente si
fosse trovato in una effettiva e documentabile difficoltà economica".
Tale ultima circostanza, sotto il profilo penalistico, appare rilevante
in quanto consente di ritenere integrato anche l'elemento soggettivo
del reato tanto è vero che il Tribunale, poche righe più sotto, aggiunge
"sembra invece possa affermarsi che il mancato pagamento è il frutto di una precisa scelta dell'imputato".
Ultimo, ma non meno rilevante,
elemento di interesse di questo provvedimento riguarda la questione
concernente il danno derivante dal reato. Il Tribunale infatti specifica
che "va tuttavia precisato che il pregiudizio patrimoniale
risarcibile, contrariamente a quanto sempre ritenere la difesa di parte
civile, è unicamente, quello diverso ed ulteriore rispetto alle somme
oggetto del contributo al mantenimento riconosciute dal Tribunale civile
e non versate, atteso che in ordine a queste ultime la persona offesa
dispone già di un titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla
sentenza di divorzio (titolo che non può essere "duplicato" con altra
pronuncia di condanna per il medesimo petitum)."
autore: Zadnik Francesca
Giovedì, 18 Aprile 2024
Dai nonni non si può pretendere il subentro nelle obbligazioni del genitore. ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Diversa misura del contributo nelle spese straordinarie se maggiori sono le consistenze ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli deve tener conto della ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Considerazioni astratte del giudice e accertamento concreto del rifiuto di lavorare del ... |