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Tocca al collegio in sede di reclamo correggere le carenze dei decreti del Tribunale minorile. Tribunale di Brescia, ordinanza ex art. 669-terdecies cpc 28 febbraio 2019

Domenica, 17 Marzo 2019
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Brescia
Tribunale di Brescia, Sezione IV, ordinanza 28.02.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ambito di un pesante conflitto genitoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva dapprima fissato la misura del mantenimento del figlio a carico del padre, sul presupposto della sua convivenza con la madre.
Con successivi decreti però il TM aveva in un primo momento disposto il collocamento del minore presso il padre, quindi in idonea struttura educativa, senza tuttavia revocare la statuizione relativa ai provvedimenti di carattere economico.
La madre agiva esecutivamente, a distanza di anni, e chiedeva il riconoscimento degli assegni di mantenimento per tutto il periodo sul presupposto della persistente validità del titolo.
Sull'opposizione proposta dal padre il Giudice dell'esecuzione affermava che, a fronte del mutamento della situazione che aveva determinato l'originaria regolazione del sostegno economico al minore, il padre avrebbe potuto chiedere la modifica del decreto.
L'esecutato reclamava pertanto al collegio ex art. 669-terdecies cpc ed il Collegio doveva riconoscere che quantomeno a partire dal decreto di revoca del collocamento presso la madre anche le statuizioni economiche dovevano considerarsi caducate.
Dispone quindi la sospensione dell'esecuzione, ad eccezione dell'importo riconducibile al periodo di collocamento materno, limitatamente alla quale soltanto può proseguire.

autore: Fossati Cesare