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L'ads può rappresentare il beneficiario in un procedimento di modifica di condizioni di divorzio. Cass. 6 marzo 2019 n° 6518

Cass. 16 marzo 2019 n° 6518 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente lamentava la nullità del decreto della Corte d'Appello (in un giudizio di modifica delle condizioni del divorzio) in quanto la ex moglie, sebbene sottoposta ad amministrazione di sostegno, sarebbe stata pienamente capace di stare in giudizio, sostenendo esservi necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare solo per promuovere giudizi e che pertanto l'avvocato amministratore di sostegno non poteva sostituirsi alla parte, non avendo ricevuto un mandato dalla stessa.
Per la Corte il dedotto vizio di carenza di legittimazione passiva non sussiste.
L'amministratore di sostegno ha partecipato al giudizio di primo e secondo grado, in rappresentanza dell'amministrata, giusta specifica autorizzazione del giudice tutelare, avendo richiesto di essere autorizzato a costituirsi nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile, per suo nome, conto ed interesse, nonché a svolgere altresì la funzione di difensore.

editor: Fossati Cesare