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Un divorzio ottenuto per ripudio unilaterale secondo la legge straniera può non essere riconoscibile in Italia. Cass. 1 marzo 2019 n. 6161

Corte di Cassazione, I Sezione, Ordinanza interlocutoria 1 marzo 2019 n° 6161 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Riconoscimento del talaq. Disposta l'acquisizione, tramite il Ministero della Giustizia, di informativa sulla legge processuale straniera (nel caso specifico, palestinese) applicabile al divorzio e rimessa la questione all'Ufficio del Massimario della Cassazione per ulteriori approfondimenti.

Con ordinanza interlocutoria n. 6161 depositata il 1° marzo, la Cassazione, per il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale sciaraitico di Nablus (Palestina), sullo scioglimento del matrimonio celebrato in Palestina tra due coniugi aventi doppia nazionalità, italiana e giordana, ha richiesto di conoscere la legge palestinese in tema di divorzio, posto che la Corte di appello di Roma ne aveva disposto la cancellazione della trascrizione della decisione nei registri dello stato civile, ritenendo violato l'articolo 64 della legge n. 218/1995, anche per violazione del diritto di difesa della moglie nel procedimento giudiziale.

La Corte d'Appello accoglieva la richiesta della moglie di procedere alla cancellazione della trascrizione del divorzio ottenuta dal marito secondo il Tribunale Sciairatico di Palestina, consistente nel ripudio da parte del marito nei confronti della moglie in quanto riteneva le norme in base alle quali era stata emessa la pronuncia non conformi a ordine pubblico. Il marito sosteneva la validità del divorzio evidenziando come in realtà sarebbero stati rispettati i requisiti fondamentali del contraddittorio, della valutazione del venir meno della comunione spirituale fra coniugi e come in sostanza i diritti dei coniyugio fossero parificati.
Non è dello stesso avviso il Procuratore Generale, che insiste per il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione, dopo un'attenta disamina dei principi anche comunitari che informano la materia, emette un'ordinanza interlocutoria in cui, con estrema cura, dispone l'acquisizione, tramite il Ministero della Giustizia, di informativa sulla legge processuale straniera (palestinese) corredato da debita traduzione in lingua italiana, della legge palestinese "n. 3/2011", indicata dal  ricorrente nel presente giudizio, o di altra legge vigente in Palestina al 2012, disciplinante il divorzio tra i coniugi, con specifico riguardo ai profili relativi: a) alla natura giurisdizionale o non del Tribunale Sciaraitico; b) ai presupposti del ripudio ad opera del marito; b) alla sussistenza di corrispondente facoltà di ripudio per la moglie; c) alla garanzia del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento; d) all'oggetto dell'accertamento riservato al Tribunale Sciaraitico. da ultimo richiede anche all'Ufficio del Massimario della stessa Cassazione una relazione sullo stato della dottrina e della giurisprudenza, nazionale Europea e comparata, sul tema del riconoscimento, nell'ordinamento nazionale, degli effetti di un provvedimento, giurisdizionale e non, di divorzio ottenuto da uno dei coniugi dinanzi ad un Tribunale civile o religioso straniero in base all'istituto del talaq o ad altri istituti analoghi.

autore: Fossati Cesare