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Negato assegno divorzile alla donna che non si sia sacrificata per l'incremento del patrimonio della famiglia durante il matrimonio. Tribunale di Treviso, 8 gennaio 2019.

Venerdì, 8 Marzo 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
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Secondo l'orientamento indicato dalle Sezioni Unite del 2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Sono dunque, elementi dirimenti la durata del matrimonio e l'incidenza del contributo, foriero di compressioni personali, alla formazione del patrimonio del coniuge, di cui si richiede una prova rigorosa, al fine di pervenire ad un regime economico post- coniugale, perfettamente equilibrato, in cui la valutazione della non adeguatezza dei mezzi si misura con i criteri di cui all'art. 5, Legge 898/70. Nel caso di specie, in relazione all'ulteriore funzione dell'assegno perequativo-compensativa, la resistente nulla ha allegato in merito al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, non essendo spiegato neppure quale sia stato il contributo dato alla formazione del patrimonio della famiglia ed a quello personale dell'ex coniuge. Inoltre, il solo invio di curricula da parte della moglie, non è sufficiente a provare l'impossibilità di reperire un impiego. Si ringrazia l'Avv. Silvia Manildo del Foro di Treviso per la cortese segnalazione.

Il Tribunale trevigiano nel formulare la complessiva valutazione delle emergenze probatorie e privilegiando i principi elaborati dalle Sezioni Unite del 2018, ha ritenuto possibile per la donna di potersi reinserire nel mercato del lavoro ravvisandosi una sua inerzia colpevole nel reperire un'occupazione, negandole pertanto l'assegno divorzile.

autore: Zadnik Francesca